I Giudici della Corte hanno infatti osservato che il credito del lavoratore in ordine al trattamento di fine rapporto non è di natura strettamente personale, dovendo intendersi per tali, secondo la definizione datane dalla dottrina, «quelli volti al diretto soddisfacimento di un interesse fisico o morale della persona», per i quali l'incedibilità «è sancita in generale a tutela del debitore, in considerazione della rilevanza che assume la persona del creditore ai fini del contenuto della prestazione».
Il trattamento di fine rapporto, si legge nella sentenza, non rientra in questa ipotesi, giacchè si tratta di prestazione il cui contenuto è collegato, sotto il profilo causale, al rapporto di lavoro e, ai fini della determinazione della prestazione, non ha alcuna incidenza la persona del creditore.