È soggetto a tassazione il risarcimento ottenuto dal dirigente per danno da demansionamento: non tassarlo determinerebbe un ingiustificato arricchimento per il danneggiato. Lo ha stabilito il Tar Campania che ha inoltre aggiunto tale indennità è soggetta a ritenuta in quanto, a differenza di altre indennità, costituisce reddito da lavoro dipendente. In particolare, con la sentenza 19669 depositata il 15 ottobre scorso, i giudici di legittimità di primo grado campani hanno deciso la vicenda rigettando il ricorso di un dirigente che, essendo stato in passato risarcito per un punteggio illegittimamente attribuito in una graduatoria, aveva poi chiesto che le somme versate a titolo di risarcimento non fossero soggette a tassazione. Il Tribunale nel decidere la controversia ha spiegato che "l'indennità risarcitoria è stata legittimamente assoggettata a tassazione in quanto avente la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi da lavoro e non come sostenuto da parte ricorrente, afferente al danno emergente da demansionamento subito. In particolare non ricorre nel caso di specie un danno alla professionalità e all'immagine del lavoratore che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione non è assoggettabile a tassazione (Cassazione civile, sez. trib. , 9 dicembre 2008, n. 28887). Risulta evidente, che se si calcolasse il danno per lucro cessante derivante dalla mancata nomina a capo servizio prendendo a parametro di riferimento per la quantificazione delle somme il reddito a lordo delle ritenute fiscali, si realizzerebbe un ingiustificato arricchimento del danneggiato".
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