La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37600 del 21 ottobre 2010, statuisce che in caso di appalto la responsabilità dell'appaltatore per gli infortuni sul lavoro non esclude a priori quella del datore di lavoro e del committente. Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è relativo ad un lavoratore morto in seguito alla caduta da una gru; in relazione al fatto il Giudice dell'udienza preliminare riteneva responsabile per negligenza il gruista, titolare della ditta cui erano stati affidati i lavori, prosciogliendo dalle accuse il datore di lavoro e il committente. I Giudici di legittimità, annullando tale decisione, hanno ribadito che "se è vero che l'esenzione del datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 7 comma terzo del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, dall'obbligo di cooperazione e coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi infortuni sul lavoro, quando trattasi 'dei rischi specifici propri dell'attività di imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi', opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, è altrettanto vero che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi casualmente ad una sua omissione colposa."
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