"Le retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva di categoria debbono necessariamente applicarsi indipendentemente dall'iscrizione, o meno, del datore di lavoro ad una associazione sindacale stipulante." E' quanto affermato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21274 del 15 ottobre 2010 in ordine al ricorso di una società avverso una decisione della Corte d'Appello; la Corte accoglieva parzialmente la domanda di un dipendende che sosteneva di dover essere inquadrato come operaio di terza categoria, richiedendo le conseguenti differenze retributive. Nel ricorso la Società ribadiva che la ditta non era mai stata iscritta ad alcuna associazione di categoria e ne desumeva che non le era applicabile alcuna contrattazione collettiva. In particolare, non era applicabile il CCNL Industria Legno ed Arredamento, applicato, invece, dalla Corte d'Appello. Sul punto i Supremi Giudici affermano che "il fatto (peraltro non risultante dagli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata) che, in ipotesi, la ditta non fosse iscritta alle associazioni sindacali non la esime dall'applicazione della parte economica della contrattazione collettiva, e specificamente di quella concernente i minimi retributivi non derogabili." La Corte, ricordando il principio dettato dall'art. 36 Cost., comma 1: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa", sottolinea, come da giurisprudenza consolidata, che "l'entità di questa 'retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro' deve essere individuata nei minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione" ; proprio perché si tratta di "minimi" contrattuali, essi "debbono inevitabilmente applicarsi anche alle imprese di non rilevanti dimensioni (a meno, naturalmente, che per queste ultime sussista una separata contrattazione collettiva…)".
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