La Sezione IV Civile del Tribunale di Torino con sentenza del 20 luglio 2010, n. 4932, ha stabilito, richiamando la sentenza della Cassazione n. 1637 del 2000, che il risarcimento del danno ai familiari di un operaio albanese morto su lavoro, debba essere "equilibrato al reale valore del denaro nell'economia del Paese dove risiedono i danneggiati". La famiglia dell'operaio albanese, a seguito della morte del congiunto, chiedeva il risarcimento dei danni alla ditta italiana presso la quale lavorava, sostenendo che l'operaio fosse precipitato dai ponteggi in costruzione a cui stava lavorando, a causa della mancata adozione da parte del datore di lavoro di misure di sicurezza adeguate. La richiesta di risarcimento veniva effettuata sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Torino all'epoca del fatto. Il Tribunale, ritenendo sussistente un concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'infortunio nella misura del 20%, nella decisione del caso ha fatto riferimento alla sentenza della Cassazione n. 1637/00 ai sensi della quale "Non è errato ritenere che, nella determinazione equitativa della somma volta al risarcimento del danno morale subiettivo, debba tenersi conto della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato. Posto, invero che in tal caso il risarcimento ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto illecito costituente reato, se l'entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di denaro è diversa a seconda dell'area nella quale il denaro è destinato ad essere speso, non l'entità delle soddisfazioni deve variare, ma la quantità di denaro necessaria a procurarle." La sentenza sottolinea "la necessità di adattare il valore monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa, al reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma verrà spesa, ovvero l'Albania" precisando che "l'esigenza di riconoscere a tutti i danneggiati un risarcimento uguale non può infatti ritenersi soddisfatta dalla mera attribuzione di un uguale valore monetario che sia indipendente dal contesto economico in cui vive il singolo danneggiato, perché in tal modo si creerebbe un ingiustificato arricchimento in capo a coloro che vivano in Stati ad economia depressa con prezzi medi del costo della vita inferiori a quelli dell'Italia o di altri Paesi, come é notoriamente per l'Albania."
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