TAR Puglia - Bari, Sez. I, sentenza 21/10/2010, n. 3736
Una società titolare di una concessione di suolo pubblico per impianto di distribuzione carburanti ha impugnato innanzi al TAR, sia il regolamento con cui il Comune di Cerignola ha istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), in sostituzione della TOSAP, sia l'avviso di accertamento con cui il Comune lamentava il mancato pagamento del canone dovuto in base alle tariffe indicate nel nuovo regolamento. Il tribunale amministrativo adito (TAR Puglia - Bari, Sez. I, sentenza 21/10/2010, n. 3736), dopo aver chiarito il suo difetto di giurisdizione in merito all'annullamento dell'avviso di accertamento (che spetta, se del caso, al giudice ordinario), precisa che il ricorso avverso il regolamento è tardivo, poiché è stato presentato dopo quasi due anni dalla pubblicazione all'albo pretorio delle delibere consiliari con cui è stato approvato e poi modificato il regolamento istitutivo del COSAP. Trattandosi, infatti, di regolamento che incide negativamente in maniera diretta sulla posizione giuridica di vantaggio della ditta concessionaria, quest'ultima avrebbe dovuto impugnare le norme lesive entro i sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui trattasi. Al Comune, peraltro, non si può neppure contestare la mancata comunicazione individuale e preventiva dell'imminente approvazione del nuovo regolamento COSAP. Il TAR, in conclusione, richiama diverse sentenze del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, sentenza 17.4.2002 n. 2032, Cons. Stato, sez. V, sentenza 7.10.2009 n. 6132, Cons. Stato, sez. V, sentenza 17.3.2003, n. 1379) che hanno con coerenza affermato la necessità di impugnare secondo i termini ordinari le norme regolamentari che incidano in maniera diretta sulle posizioni giuridiche dei destinatari, senza attendere l'emanazione di atti applicativi.
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