Con la sentenza n. 7527 depositata il 15 ottobre 2010 il Consiglio di Stato ha stabilito che spetta al giudice ordinario la competenza in materia di infortunio sul lavoro
Con la sentenza n. 7527 depositata il 15 ottobre 2010 il Consiglio di Stato ha stabilito che spetta al giudice ordinario la competenza in materia di infortunio sul lavoro del pubblico dipendete se, il rapporto di lavoro di quest'ultimo è solo una "mera occasione dell'evento dannoso" e non il suo presupposto. Secondo la ricostruzione della vicenda, un vigile, in seguito ad infortunio, aveva fatto ricorso per il riconoscimento del danno ma il Tar aveva negato la propria giurisdizione. In seguito all'appello proposto dall'uomo, i giudici di Palazzo Spada hanno rigettato la domanda, precisando che la scelta tra giudice ordinario e giudice amministrativo va fatta tenendo presente la "natura dell'azione": la domanda di risarcimento di danno da parte di un impiegato pubblico può quindi rientrare nella sfera di cognizione del Giudice ordinario o in quella esclusiva in materia di rapporto di impiego pubblico del Giudice amministrativo, a seconda che si tratti di responsabilità extracontrattuale ovvero contrattuale. Nel caso di specie, secondo i giudici, il rapporto di lavoro rappresenta "mera occasione dell'evento dannoso, con giurisdizione del G. O" e non il presupposto. "I danni lamentati - hanno spiegato i giudici - sono stati quindi dovuti a violazioni di obblighi che non gravano sul Comune resistente come datore di lavoro, concernendo piuttosto la salvaguardia delle condizioni di accesso al Comando dei Vigili Urbani in vista del loro uso da parte della generalità degli utenti, ossia di un numero indefinito di persone che accedano per i più svariati motivi a detto Comando, indipendentemente dalla loro qualità di soggetti che intrattengano con il Comune un rapporto di impiego. Il rapporto di lavoro dell'appellante con il Comune ha assunto quindi il carattere di mera occasione dell'evento dannoso, mentre, al fine di configurare la responsabilità contrattuale era necessaria la dimostrazione dell'esclusione di qualsiasi incidenza della condotta del Comune nella sfera giuridica dei soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego, dal momento che l'ingiustizia del danno non è configurabile se non come conseguenza della violazione di situazioni giuridiche in cui lo stesso rapporto si articola e si svolge (Consiglio Stato, sez. VI, 22 febbraio 2007 n. 969; Corte di Cassazione, SS. UU. , n. 2507 del 2006 e 18 maggio 2007 n. 11562).
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