L'applicazione della sospensione della patente, quale pena accessoria, non potrà essere disposta dal giudice di merito nel caso di intervenuta estinzione del reato per prescrizione. La Quarta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37922 depositata il 26.10.2010, ha ritenuto che, in presenza di una declaratoria di estinzione del reato, il giudice penale non possa provvedere ad applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida che è invece rimessa, ai sensi dell'art. 224, co. 3 Cds, alla competenza del Prefetto. Per tali motivi una volta intervenuta l'estinzione del reato ascritto per prescrizione la corte di merito non potrà confermare pene accessorie, ma dovrà limitarsi a trasmettere copia della sentenza ai Prefetto . Nel caso di specie il ricorrente, con sentenza del Tribunale di Ferrara, era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agl art. 590 e 594 c.p. 189c. 1e 2 e 189 c. 1 e 7 del Cds e vedeva applicata la sanzione amministrativa della sospensione della patente. La Corte d'Appello di Bologna pur dichiarando di non doversi procedere per intervenuta prescrizione aveva confermato l'applicazione della sanzione accessoria.
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