La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22443 del 4 novembre 2010, ha affermato che il licenziamento per giusta causa, intimato durante il periodo di preavviso a seguito di un precedente licenziamento per giustificato motivo, è inefficace permanendo in capo al datore di lavoro l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva di mancato preavviso. Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è relativo ad un datore di lavoro che dopo aver licenziato un suo dipendente (direttore generale) per giustificato motivo oggettivo (la riorganizzazione aziendale non prevedeva più la sua posizione lavorativa) comunicava al lavoratore, a seguito della contestazione di una serie di addebiti, la conversione di detto licenziamento in licenziamento per giusta causa ritenendo inoltre non più sussistente l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso. Il lavoratore ricorreva in giudizio e i giudici di merito, di primo e secondo grado, riconoscevano l'inefficacia del licenziamento perché disposto quando il rapporto di lavoro era già cessato, a seguito del precedente licenziamento per giustificato motivo. Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione, lamentando l'erroneità della tesi dell'automatica risoluzione del rapporto di lavoro - sostenuta dai giudici di merito - contrastante, secondo il ricorrente, con la natura reale del preavviso; il datore denunciava inoltre la violazione dell'art. 2118 del codice civile. La Suprema Corte, rigettando il ricorso e ribadendo che la natura reale del preavviso è stata negata da una serie di precedenti decisioni che hanno invece affermato e motivato la tesi dell'efficacia obbligatoria, conferma le decisioni del tribunale e della Corte di appello ed esclude che il datore di lavoro possa convertire, durante il periodo di preavviso, le ragioni del licenziamento da giustificato motivo a giusta causa. La Corte inoltre precisa che il primo licenziamento, essendo soggetto all'art. 21 del CCNL per i direttori amministrativi (che prevede l'obbligo di corresponsione di un'indennità in cifra fissa comprensiva dell'indennità sostitutiva del preavviso), ha comportato l'estinzione del rapporto, rendendo così il successivo nuovo licenziamento un atto privo di efficacia e dunque inidoneo ad incidere su un rapporto ormai cessato.
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