E' nullo il decreto di espulsione di un extracomunitario che risulta sposato con un italiano anche se non c'è convivenza. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione spiegando che non può bastare all'espulsione il fatto che sia scaduto il permesso di soggiorno e che l'immigrato temporaneamente non convive con il coniuge italiano. Nel caso esaminato dalla Corte gli Ermellini hanno rilevato che la mancata convivenza era dovuta a ragioni economiche e per questo il decreto prefettizio di espulsione può essere annullato. Con questa motivazione la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Interno che chiedeva l'applicazione di un decreto di espulsione di un extracomunitario, il cui permesso di soggiorno non era stato rinnovato alla per la "mancata convivenza" con la consorte italiana. Nel ricorso il Ministero aveva sostenuto tra le altre cose che non era stato neppure richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno. La Corte (sentenza n. 22230/2010) nel respingere il ricorso, ha da un lato riconosciuto chiarito che "il riconoscimento della convivenza con il coniuge di nazionalita' italiana non e' presumibile in base all'esistenza del matrimonio e deve essere provata dall'espulso", ma ha anche rilevato che "il giudice di merito, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, ha ritenuto che nella specie non vi e' stata separazione giudiziale o consensuale e che la mancata convivenza al momento dipende esclusivamente da ragioni economiche".
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