Con una recente pronuncia il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 26 ottobre 2010, n. 7625) ha ravvisato l'esigenza di ribadire esaustivamente le regole fondamentali che regolano lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, in attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Come già affermato in numerosi precedenti giurisprudenziali (ex plurimis, cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23 marzo 2004, n. 1532), i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che il pubblico dipendente ha diritto di ottenere il compenso per le ore eccedenti quelle ordinarie effettivamente svolte solo allorché egli sia stato autorizzato dal proprio dirigente (o, nei Comuni di minori dimensioni, dal Capo Area) il quale abbia verificato l'esistenza delle condizioni di utilità e necessarietà della prestazione stessa, nonché del rispetto dei vincoli di bilancio, nell'esercizio dei suoi poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane e di destinazione del budget a lui assegnato con gli idonei strumenti contabili (negli Enti Locali il PEG, Piano Esecutivo di Gestione), assumendosi, dunque, la responsabilità dei suoi atti, anche sotto il profilo finanziario. L'autorizzazione è di regola preventiva ed esplicita, anche se già da tempo la giurisprudenza ha ammesso che possa essere implicita, quando il lavoratore ha agito per adempiere ad un vero e proprio obbligo di ufficio, in presenza di esigenze indifferibili ed urgenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 9 marzo 1995, n. 329). I giudici di Palazzo Spada hanno, infine, lodato la prassi in uso in diversi Enti Locali, specie in quelli dalle non floride condizioni economiche, in base alla quale, al ricorrere di accertate, indilazionabili e quotidiane esigenze di servizio, le ore di straordinario svolte vengono compensate con riposi di pari durata, permettendo anche, in tal modo, il recupero delle energie da parte del dipendente.
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