L'art. 540, comma II°, c.c., dispone che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti d'abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Secondo la migliore Dottrina (G. Capozzi, Successioni e Donazioni, Giuffrè, I, 284 ss., 1983), " tali diritti rappresentano propriamente dei prelegati ex lege che l'art. 540, c.c. ha considerato come un'aggiunta alla quota di piena proprietà già riservata al coniuge . I compilatori hanno voluto, cioè, attribuire al legato in questione funzione di porzione aggiunta non solo qualitativa (garantire al coniuge il godimento della casa familiare arredata), ma anche quantitativa. Solo se la disponibile non è sufficiente, i diritti in esame potranno gravare sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".
Ne consegue che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, quale prelegato , che, in prededuzione , grava sulla porzione c.d. disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per la parte eccedente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Tale pronuncia di legittimità smentisce altra e diversa interpretazione del sistema normativo in esame, pur formulata in Dottrina ed in più datata Giurisprudenza, volta al fine di attribuire al coniuge superstite detti diritti reali in aggiunta a quanto spettategli a titolo di successione ab intestato.
Avv. Alberto SERPICO senior (cl. 1957)
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