Nel protocollo d'intesa elaborato il 12 nov '10 dalle Dott.sse Edi RAGAGLIA e Francesca MICONI del Tribunale di Ancona, su cui verte la news del 17 nov '10 h.10, si legge un concetto basilare, forse sottovalutato dalle primissime, pur lodevoli applicazioni salvifiche: "la rimessione in termini, in questo caso, non implica la necessità della ripetizione dell'atto nè della retrocessione del processo. Ciò sarebbe necessario esclusivamente qualora l'atto non fosse stato compiuto e lo dovesse essere nel contraddittorio delle parti. Nel caso di specie la costituzione
dell'opponente nel termine di dieci giorni dalla notifica non lede la posizione della controparte che ha comunque potuto beneficiare di un termine per elaborare le proprie difese MAGGIORE rispetto a quello minimo assicurato dall'art. 645 c.p.c. secondo la nuova interpretazione (trenta giorni, cioè quarantacinque meno cinque giorni per la costituzione dell'opponente meno dieci giorni per la costituzione dell'opposto). Infatti se il termine di comparizione è stato fissato in più di novanta giorni, allora la costituzione dell'opponente entro dieci giorni dalla notifica della citazione lascia comunque al convenuto almeno 60 giorni (90-10-20). Dunque, l'atto di costituzione
tempestivo in base al precedente orientamento va semplicemente QUALIFICATO come TEMPESTIVO, con conseguente esclusione dell'improcedibilità". Perfetto. A tacer d'altro, crediamo di poter concludere che il Tribunale di Ancona è stato il primo in Italia a riconoscere che la rimessione in termini è concedibile ben oltre la fatidica data del 9 set '10 in cui venne emessa la problematica pronuncia delle Sezioni Unite n.19246/'10 che ha travolto, senza alcun valido motivo (ed ingenerando un cumulo di problemi di cui non si avvertiva il bisogno in special modo nell'attuale criticità) il previgente meccanismo inerente le opposizioni ad ingiunzioni. Paolo Borsellino, che occupa un posto di riguardo nel personale Pantheon di ogni giurista, che pure era alle prese con problematiche di ben più pressante impegno dei nostri decretucci ingiuntivi, avrebbe aspirato pensoso una boccata dalla sigaretta perennemente accesa ed avrebbe sentenziato all'incirca in tal modo: "concetti che oggi fanno parte del patrimonio comune di chiunque si occupi di ... (per Lui: criminalità mafiosa; per le nostre cosucce: procedura civile spicciola), sebbene talune poco convincenti decisioni della Cassazione li abbiano posti recentemente in dubbio". Ma la reazione dei Tribunali d'Italia è stata sino a questo momento splendida e ricca di senso pratico: va dato atto con orgoglio che si sta formando una generazione nuova di Magistrati anche nel Deserto dei Tartari del processo civile.
E nell'attesa di una leggina che forse mai verrà, le Sezioni Unite non potrebbero fare retrofront? Sarebbe un gesto meraviglioso.
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