Si alla compensazione della imposte diverse tra loro. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23787 depositata il 24 novembre 2010. La Corte ha precisato che la compensazione è uno dei principi ispiratori del nostro ordinamento, da sempre, già prima dell'approvazione dello statuto dei lavoratori, al fine di diminuire il peso dell'entità dell'acconto dell'imposta. "Il raffronto fra le (normative, legge artt. 1 e 2, comma 4 della legge n. 97 del 1977, art. 4, comma 3 del d.l. n. 69 del 1989 e art. 2 del d.l. n. 417 del 1991) - si legge dalla parte motiva della sentenza - denota un allargamento verso l'ammissibilità della compensazione tra diverse imposte non essendo ripetuta la limitazione "distintamente per ciascuna imposta".
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