Cass. Civ. Sez. III, sentenza 15/10/2010, n. 21328
La giurisprudenza si è occupata in numerosissime occasioni delle richieste di risarcimento per danni avanzate da cittadini nei confronti dell'Ente che ha la proprietà ovvero la disponibilità e il godimento del bene demaniale, in particolare di strada pubblica, allorché si verifichino incidenti determinati, in tutto o in parte, dalla negligenza dell'Amministrazione nel custodire la res e/o nel fornire agli utenti adeguate segnalazioni del pericolo; si è parlato, in proposito, di responsabilità della P.A. per l'esistenza di "trabocchetti" o "insidie nascoste". la Cassazione, con una recentissima pronuncia (Cass. Civ. Sez. III, sentenza 15/10/2010, n. 21328), ha ribadito e precisato alcuni principi già enunciati in una sentenza di solo alcuni mesi prima (Cass. Civ. Sez. III, sentenza 22 aprile 2010, n. 9456). La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un uomo che aveva chiesto di essere risarcito dal Comune per i danni subiti a causa di un incidente occorsogli cadendo dalla sua vespa, in una strada antica, sdrucciolevole e caratterizzata da numerosi avvallamenti, situata nel centro storico del piccolo Comune siciliano. Le motivazioni che la Cassazione pone a fondamento della sua decisione muovono dalla constatazione che, in base all'art. 2051 del codice civile, incombe sul Comune sia l'obbligo di custodire e fare manutenzione sulla strada che quello di ridurre, in ogni modo possibile, il pericolo di incidenti, attraverso la segnaletica che evidenzi le condizioni della strada e/o mediante l'impiego di agenti di polizia municipale, come prescritto da diversi articoli del codice della strada. Secondo quanto stabilisce l'art. 2051 c.c., del resto, spetta al Comune l'onere di provare che il danno è stato provocato dal caso fortuito ovvero, in tutto o in parte, dalla condotta colposa dell'utente.
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