"L'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato non è ravvisabile per effetto perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività". Ove sia impossibile ricondurre l'attività del lavoratore alle stesse mansioni o ad altre equivalenti, il lavoratore potrà essere adibito anche a mansioni inferiori. "Il patto di dequalificazione, quale unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro, costituisce non già deroga all'art. 2103 c.c., norma diretta alla regolamentazione dello 'jus variandi' del datore di lavoro … bensì un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e dall'interesse del lavoratore; pertanto la validità del patto presuppone l'impossibilità sopravvenuta di assegnare mansioni equivalenti alle ultime esercitate e la manifestazione - sia pure in forma tacita - della disponibilità del lavoratore ad accettarle". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 23926 del 25 novembre 2010, in relazione al caso di un lavoratore che, al rientro dalla Cassa Integrazione Guadagni, veniva assegnato a mansioni effettivamente inferiori rispetto al suo livello di inquadramento. Il Tribunale e la Corte di Appello respingevano la pretesa del lavoratore in ordine alla condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno da dequalificazione professionale sulla base del fatto che l'assegnazione di mansioni inferiori era stata determinata dalla soppressione del reparto presso cui lavorava il dipendente e dall'esigenza di consevare il posto di lavoro anche secondo quanto previsto dall'accordo sindacale. La Suprema Corte, ritenendo corretta la decisione dei giudici di merito, sottolinea che la dequalificazione era l'unica alternativa al licenziamento e precisa che la disponibilità del dipendente alla continuazione del rapporto di lavoro era stata desunta dalla mancata reazione immediata al trasferimento con mansioni inferiori.
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