Il Consiglio di Stato, con la sentenza 8289 del 27 novembre 2010, ha affermato che sul dipendente convocato dalla Commissione di disciplina incombe l'onere di dimostrare il legittimo impedimento alla partecipazione alla seduta, impedimento che deve consistere in una vera e propria impossibilità oggettiva ad intervenire all'audizione precisando che, in difetto di detta dimostrazione, si procede in sua assenza. Nel caso in esame, i giudici di primo grado avevano annullato il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del lavoratore ritenendo sussistente la violazione del diritto di difesa dell'incolpato. Nello specifico il lavoratore non aveva potuto svolgere le sue difese nell'udienza alla quale era stato convocato nel corso del procedimento disciplinare e alla quale non aveva potuto partecipare a causa del suo stato di malattia comunicato all'Amministrazione. Avverso la decisione del TAR, l'Amministrazione proponeva appello al Consiglio di Stato che, in senso contrario al giudice di primo grado, ha ritenuto necessario un bilanciamento tra la tutela del diritto di difesa del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare e il potere disciplinare dell'Amministrazione. Il Collegio ha precisato che il lavoratore "ha limitato la sua condotta alla mera comunicazione della propria malattia, senza dar modo quindi all'Amministrazione di apprezzare e verificare un effettivo e comprovato impedimento a rispondere alla convocazione, e dunque alla prosecuzione del procedimento disciplinare fino all'irrogazione della sanzione". Le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado non possono quindi essere condivise, a parere dei giudici di Palazzo Spada, perché condurrebbero al riconoscimento della tutela illimitata del diritto di difesa dell'incolpato nell'ambito del procedimento disciplinare.
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