Il soggetto che non dichiara i proventi dell'attività illecita risponde di evasione fiscale. È con la sentenza n. 42160 depositata il 29 novembre 2010 che la Corte di Cassazione ha condannato una donna che nell'anno 2003 non aveva dichiarato più di 196 mila euro guadagnati dall'attività di sfruttamento della prostituzione, attività provata sulla base della sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Trento. I giudici della terza sezione penale, hanno motivato la sentenza spiegando che "i giudici di merito hanno ritenuto assoggettabili a tassazione i redditi provenienti da attività illecita con riferimento all'art. 14 comma 4 l. 537/1993, secondo cui "nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 comma 1 del testo unico della imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986 n. 917 devono intendersi ricompresi se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro". Anche di recente questa Corte ha ribadito che "…secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art. 14 comma quarto della legge n. 537 del 1993 con riguardo al testo unico sulle imposte dei redditi n. 917 del 1986, tra le categorie dei redditi tassabili classificate nell'art. 6, comma primo, devono intendersi ricompresi anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo (cfr Cass. Sez. V, n. 7411 del 19.11.2009, conf. N. 3124 del 1996 rv 204967; n. 220 del 1997 rv. 207201)". La Corte infine (sulla base dell'eccezione sollevata dalla difesa secondo cui con la denuncia di quei redditi la donna si sarebbe automaticamente autodenunciata) "l'essere i redditi considerati come redditi tassabili non toglie, ai proventi in questione, il carattere di illiceità loro proprio e non esclude la punibilità dell'attività illecita che li ha generati; né infine col principio dell'obbligo di concorso nelle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno, perché la tassazione dei proventi illeciti tale principio rafforza e riafferma. (cfr. Cass. pen. se. 3 n. 220 del 24.1.1997).
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