Non va riconosciuto il legittimo impedimento all'imputato che dichiari genericamente di dover sostenere nel giorno del'udienza un esame universitario. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.43210/2010) specificando che non può considerarsi sufficiente un generico richiamo al diritto allo studio "senza in alcun modo documentare l'assoluta inconciliabilità dei due impegni". Nella fattispecie la Corte fa notare che non risulta che "l'esame dovesse svolgersi in orario o in luoghi del tutto incompatibili con la presenza in udienza, né l'assoluta necessità di svolgere la prova in quel giorno". In sostanza non è risultato che vi fosse l'assoluta necessità di svolgere la prova in quel giorno per esigenze particolari, come ad esempio la chiusura del ciclo di studi in quella sezione d'esame, come tale non rinviabile. Neppure è risultato sussistere qualsivoglia altra situazione assimilabile alla richiamata forza maggiore, che potesse porsi, quale seria alternativa, allo svolgimento del dibattimento, per di più già rinviato in precedenti occasioni, anche sulle sollecitazioni della difesa.
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