Con la sentenza n. 24760 del 6 dicembre 2010, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che il regime fiscale da applicare ai redditi da lavoro deve essere quello esistente al momento della riscossione e non della maturazione del diritto a percepire quei redditi. Secondo la ricostruzione della vicenda, i giudici di primo e secondo grado, avevano accolto il ricorso di una contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso della somma trattenuta alla fonte sull'importo liquidatole da una sentenza del Tar Sicilia a titolo di interessi legali e rivalutazione su crediti di lavoro. Il giudice di merito aveva ritenuto che essendo la somma, pur se corrisposta nel 2000, riferibile ad un periodo anteriore al 1° gennaio 1998, essa non era da considerarsi come reddito da lavoro dipendente, non poteva trovare quindi applicazione l'art. 1 del d.lgs. n. 314/1997, entrato in vigore nel 1998, che, nel modificare l'art. 46, ha espressamente previsto la tassabilità delle somme liquidate ai sensi dell'art. 429 cod. pro. civ. La Commissione Tributaria Regionale, invece aveva, secondo l'agenzia delle Entrate ricorrente in Cassazione, disatteso il principio secondo cui il regime fiscale applicabile ai redditi da lavoro è quello esistente al momento della percepimento del reddito e non della maturazione del diritto. Pertanto, nel caso di specie, doveva trovare applicazione il nuovo testo dell'art. 46 citato, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 314 del 1997 e quindi della tassabilità di quei redditi. La corte ha ritenuto il motivo di ricorso "manifestamente fondato", spiegando che "formano reddito da lavoro gli emolumento percepito dal lavoratore "nel periodo di imposta".
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