A norma 126-bis, secondo comma, quarto periodo, cod. strada, il proprietario del veicolo deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Il termine per tale comunicazione però non si sospende in attesa in attesa della definizione del procedimento di opposizione contro il verbale di accertamento dell'illecito. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di cassazione (sentenza n.22881/2010) specificando che anche nel caso in cui si pervenga all'annullamento del verbale non viene meno la sanzione prevista dall'art. 180 ottavo comma del codice dela strada. Tale norma prevede una sanzione pecuniaria per chi "senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice...". Secondo la suprema Corte vi è autonomia tra le due infrazioni giacchè quella di cui all'art. 180 attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali, che rileva in se stesso.
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