E' responsabile sotto il profilo disciplinare il notaio che non impedisce l'inserimento di una clausola compromissoria illecita negli atti societari. Lo afferma la terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.24867/2010) facendo riferimento alle clausole difformi da quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 . Nella fattispecie esaminata da Piazza Cavour la clausola prevedeva il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti mentre la menzionata norma prevede che il potere di nomina di tutti gli arbitri spetta a pena di nullità a soggetto estraneo alla società. Trattandosi di clausola nulla il notaio ha il dovere di intervenire. In mancanza sarà soggetto alla sanzione disciplinare prevista dalla legge notarile. E' irrilevante - secondo la Corte - ai fini disciplinari, che la clausola, "nulla per contrasto con norma imperativa, possa essere eventualmente sostituita di diritto dalla norma stessa, ai sensi dell'art. 1419 c.c., trattandosi di rimedio predisposto dal legislatore al solo fine di conservare l'atto ai fini privatistici. Pur non conducendo, tale vizio, alla nullità dell'intero negozio, si tratta comunque di nullità parziale assoluta".
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