Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l'avvocato sottoposto da giovane alla sanzione disciplinare della censura per aver commesso un falso ideologico non può essere reiscritto all'albo. Nel caso esaminato dalla Corte (Sentenza n.25089/2010) il giovane avvocato era stato condannato con tre distinte sentenze per il reato di falsità ideologica. Il consiglio dell'ordine aveva disposto l'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti che si era concluso con la sanzione della censura . Per motivi di carattere personale il giovane avvocato aveva poi chiesto di essere cancellato dall'albo e successivamente aveva chiesto di essere reiscritto. L'ordine forense della sua città accoglieva la richiesta ma contro la decisione il procuratore generale presso la Corte d'Appello si era rivolto al Consiglio Nazionale Forense che annullava la delibera. Il caso finiva dinanzi alla suprema Corte che però respingeva il ricorso confermando l'impossibilità di reiscrizione.
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