Nel caso di compravendita di un immobile i costi necessari per lavori di straordinaria manutenzione, di ristrutturazione o per innovazioni che siano stati deliberati in data antecedente al contratto vanno posti a carico del venditore salvo diverso accordo tra le parti. E' quanto stabilisce la seconda sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.24654/2010) specificando che "quando tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente". Per questo, spiega la Corte, l'acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto abbia eventualmetnte pagato al condominio. Va notato però che acquista l'immobile può essere chiamato dal Condominio a pagare la sua quota di spese giacchè l'articolo 63 attuazione del codice civile dispone che "chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente". L'acquirende quindi se da un lato è tenuto a pagare al condominio le sua quota parte, dall'altro può ottenere il rimborso di quanto pagato dal venditore.
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