Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9102 del 13 dicembre 2010, si è pronunciato in merito al diniego di accesso agli atti opposto dall'Amministrazione sulla base di norme che precludono ai datori di lavoro la consultazione della documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai propri dipendenti. I giudici, come da giurisprudenza consolidata, hanno affermato che "le finalità che sostengono disposizioni preclusive - fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro - recedono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita 'comunque' dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990." Nel caso di specie la documentazione richiesta dalla società all'INPS non concerneva comunque specifiche posizioni di lavoratori dipendenti, con la conseguenza che l'INPS era tenuta al rilascio della documentazione stessa, dovendo considerarsi in linea di principio che l'accesso agli atti amministrativi previsto dall'art. 22 della L. n. 241/1990 può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge medesima (art. 24 L. n. 241/1990; art. 8 D.P.R. n. 352/1992 e art. 4 D.Lgs. n. 39/1997) e che nel caso in esame non veniva ravvisato alcun segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale ovvero commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori.
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