Con la sentenza n. 44642, depositata il 20 dicembre 2010, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha enunciato un significativo principio di diritto in relazione alla questione (dibattuta in giurisprudenza) di cosa debba prevalere se la motivazione di una sentenza è in contraddizione con il dispositivo letto in udienza. La sesta Sezione Penale dice che è sempre il dispositivo a prevalere. In particolare, la Corte di Cassazione ha spiegato che "la giurisprudenza di questa Corte risolve il tema della patologica diversità tra dispositivo e motivazione in termini volta a volta diversi, congrui alle variabili sistematiche possibili sul piano astratto (motivazione contestuale, sentenza camerale deliberata senza lettura preliminare del dispositivo, dispositivo letto e pubblicato in udienza con successiva redazione della motivazione), e comunque con attenzione alla peculiarità del caso concreto, per verificare l'effettivo contenuto della deliberazione come in ogni caso cristallizzatasi nel momento della sua prima "esternazione". Il principio di diritto che è stato e va affermato nei casi - come quello che ci occupa - di dispositivo letto in esito alla discussione, con separata e successiva stesura della motivazione - motivazione quindi non letta in unitario contesto alla pubblicizzazione del dispositivo - è che il contenuto del dispositivo prevale sempre e comunque, ogni qual volta esso non si appalesi intrinsecamente incoerente ovvero non presenti della parziali omissioni nelle singole determinazioni che conducono alla determinazione della pena che risulta positivamente irrogata, omissioni non colmabili con automatismi ricavabili dall'applicazione al caso concreto della disciplina generale (si pensi per mero esempio, al caso di una pena corrispondente nella sostanza al minimo edittale meno la massima riduzione per le attenuanti generiche e meno la riduzione per il rito abbreviato, in un dispositivo che no citi espressamente la riduzione per il rito ovvero l'eventuale giudizio di bilanciamento pur in presenza di circostanze aggravanti)". Pertanto la Corte ha concluso affermando che "nella nostra fattispecie, poiché la motivazione non è stata redatta contestualmente alla deliberazione del dispositivo letto in udienza, le diverse statuizioni contenute ed argomentate nella motivazione sono del tutto irrilevanti ad incidere sul decisum, che è solo quello contenuto nel dispositivo; ciò perché, come già evidenziato, la statuizione (…) è appunto intrinsecamente coerente e non offre margine alcuno per essere ritenuta originariamente viziata. Ogni eventuale "ripensamento" successivo, che abbia dato origine alla del tutto diverse argomentazione e determinazione contenute nella motivazione è, per quanto osservato, del tutto irrilevante".
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