Le sezioni unite della Corte di Cassazione fanno rilevare che la carenza di organico non giustifica la "disorganizzazione" e i relativi ritardi della magistratura che finiscono per "risolversi in un diniego di giustizia che la coscienza sociale percepisce come sintomo di inefficienza intollerabile". Con questa motivazione la Corte ha convalidato la sanzione della censura inflitta dal Csm ad un giudice del tribunale di Gorizia che "nel compimento di atti relativi alle funzioni, ritardava, in modo reiterato, grave ed ingiustificato il deposito di numerosi provvedimenti". Come rileva la Corte i ritardi avevano raggiunto la punta di 723 giorni. Il giudice del Tribunale pur avendo ammeso i ritardi aveva sostenuto che essi erano dovuti ad una "cronica carenza di organico" ed al "continuo turn over dei magistrati del tribunale". Secondo il magistrato la situazione del tribunale era "disastrata" ma da parte sua c'era stato "sforzo lavorativo" per sopperire ai ritardi accumulati. Le sezioni Unite con la sentenza 25305/2010 hanno respinto il ricorso osservando che "il riferimento allo sforzo lavorativo dimostrato dal giudice nell'eliminare del tutto il pesante arretrato depongono certamente in senso positivo sulle doti morali e professionali della incolpata, ma possono soltanto dimostrare l'integrita' caratteriale e la capacita' di reagire a momenti di difficolta', ma non elidere le conseguenze disciplinari di un comportamento reiterato, gravemente incidente sull'adempimento dei doveri di ufficio, con ricaduta sul prestigio dell'ordine giudiziario e sull'osservanza del principio costituzionale del giusto processo".
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