La cosiddetta sovrafatturazione (ossia l'emissione di fatture per un importo superiore al reale) può essere penalmente punita per dichiarazione fraudolenta (art.2 D.Lgs. n.74/2000) ma non per operazioni inesistenti. Lo chiarisce la terza sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.45056/2010) spiegando che "in tema di reati tributari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti" si configura "sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione" ossia quando non è stata posta in essere alcuna operazione, "sia nell'ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura), sia, infine, nell'ipotesi di sovraffaturazione qualitativa (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti). La norma penale, spiega la Corte, ha infatti lo scopo di punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.
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