E' legittimo il licenziamento disciplinare di un cassiere che accetta metodi di pagamento non consentiti dall'azienda per cui lavora. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 26108/2010) occupandosi del caso di un lavoratore che aveva accettato in pagamento da persone poco raccomandabili degli assegni bancari che sono poi risultati scoperti. Attraverso questo comportamento il dipendente aveva determinato un danno all'azienda. Secondo la Corte in casi del genere risulta certamente compromesso il vincolo fiduciario che lega imprenditore e dipendente. Nella fattispecie presa in esame dalla Corte il cassiere aveva impugnato il licenziamento ma già in primo grado il suo ricorso era stato respinto perchè, secondo il Tribunale, il datore di lavoro non poteva fare affidamento su un dipendente che in 11 occasioni aveva accettato pagamenti con assegni che si sono rilevati non coperti. Nel corso del giudizio si è accertato che il cassiere era consapevole del divieto di accettare in pagamento assegni di conto corrente e la circostanza che egli conoscesse personalmente i clienti da cui aveva preso gli assegni non lo dispensava dal divieto. La sentenza veniva confermata prima dalla Corte d'appello ed ora anche dalla Cassazione che peraltro ha fatto notare che nel ricorso per Cassazione il lavoratore aveva prospettato una nuova valutazione del materiale probatorio, cosa del tutto inammissibile in sede di legittimità
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