Lo Stato deve risarcire in tempi brevi le parti che hanno diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata dei processi. E' quanto emerge da una sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato (la n. 9541/2010) che, richiamando l'art. 3 della legge 89/2001 ha chiarito come "il decreto di condanna emesso dalla Corte d'appello" in base alle suddetta normativa "per l'equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi". Ciò significa secondo il Consiglio di Stato che ha efficacia di giudicato e che conseguentemente costituisce "un titolo valido nel giudizio di ottemperanza promosso nei confronti dell'amministrazione per ottenere l'esecuzione della condanna al pagamento della somma di denaro stabilita dal giudice". Nella sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato "l'obbligo sia del Ministero dell'economia e delle finanze che della Presidenza del Consiglio dei Ministri di conformarsi al giudicato" ed ha disposto il "pagamento in favore dei ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di recezione della comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione se precedente" della sentenza "della complessiva somma di euro 4.500 dovuta per il suddetto titolo a favore di ognuno dei tredici ricorrenti".
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