Il rifiuto di effettuare la sostituzione del collega assente, in violazione dell'obbligo di sostituzione previsto dal contratto collettivo, non è astensione dal lavoro straordinario, né astensione per un orario delimitato e predefinito, ma è rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute, legittimamente richiedibili al lavoratore; non costituisce inoltre esercizio del diritto di sciopero, con la conseguenza che deve escludersi l'antisindacalità della scelta datoriale di applicare una sanzione disciplinare. E' quanto affermato dalla Sezione lavoro della Cassazione civile con la sentenza n. 548 del 12 gennaio 2011, sottolineando che "ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. E' il caso del c.d. sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto dalla giurisprudenza estraneo al concetto di sciopero e pertanto illegittimo". Nel caso preso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto la situazione assimilabile a quella del c.d. sciopero della mansioni perché, all'interno del complesso di attività che il lavoratore è tenuto a svolgere, l'omissione concerne uno specifico di tali obblighi. In conclusione i giudici di legittimità affermano che la sanzione disciplinare inflitta al lavoratore non è illegittima e il comportamento datoriale non è antisindacale.
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