È legittimo l'accertamento Iva che si basa sulle presunzioni che vengono usate dall'amministrazione finanziaria per l'accertamento Irpef. È questo il principio di diritto che emerge dalla sentenza n. 1202 depositata il 20 gennaio 2010. Con tale decisione la sezione tributaria civile del Palazzaccio ha rigettato il ricorso di un'azienda che aveva impugnato un avviso di accertamento Iva basato su un accertamento induttivo emesso dall'ufficio delle imposte indirette. Secondo quanto si legge dalla parte motiva della sentenza, che ha ritenuto in parte infondata e in parte inammissibile la censura, "correttamente l'Ufficio Iva ha tenuto conto di quanto emergente dall'avviso di accertamento in tema di imposte dirette (da ritenersi definitivo sulla base dell'accertamento in fatto operato dai giudici di appello e, come già rilevato, non adeguatamente censurato in questa sede) posto che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità in tema di Iva ha ripetutamente affermato che l'infedeltà della dichiarazione, per cui l'ufficio procede a rettifica, è fra l'altro desunta, ai sensi dell'art. 54, secondo comma d.p.r. 633/1972, dai dati e dalle notizie raccolti nei modi previsti dal precedente art. 51, che fra le modalità ammesse comprende (secondo comma, n. 5) la richiesta di tali dati e notizie, anche riguardanti un singolo contribuente, ad organi e amministrazioni dello Stato, con la conseguenza che, qualora venga accertata, come nella specie, a seguito di segnalazione dell'ufficio delle imposte dirette, che a sua volta aveva effettuato accertamento nei confronti del medesimo contribuente, nessuna altra in ordine ad essa è tenuta a svolgere l'ufficio Iva, disponendo dei concreti elementi necessari per affermare l'infedeltà, acquisiti in conformità alla legge, senza necessità di presumerla - come sarebbe, peraltro, ammissibile in astratto ai sensi dell'art. 54, secondo comma, ultima frase - o di procedere ad ulteriori indagini (v. cass. n. 1319 del 2007), ed inoltre che l'applicazione diretta dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità, imparzialità amministrativa e capacità contributiva comporta che, anche in difetta di un'espressa previsione legislativa, il valore accertato dall'amministrazione anche in riferimento all'applicazione di altri tributi (nel caso, l'Iva), ove i fatti economici siano i medesimi e le singole leggi d'imposta non stabiliscano differenti criteri di valutazione"
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