Se il commercialista si assume la responsabilità della mancata dichiarazione l'imprenditore non risponde del reato di evasione fiscale. A dirlo è una sentenza della Suprema Corte, in particolare la n. 1806 depositata il 20 gennaio 2011. Secondo la ricostruzione della vicenda, dopo una sentenza di non luogo a procedersi nei confronti del rappresentante di un'azienda in quanto il suo commercialista si era assunto tutte le responsabilità dell'omessa presentazione e del versamento dell'Iva, la Procura generale ricorreva in cassazione sostenendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Dal ricorso proposto dal pubblico ministero si legge infatti che la sentenza andava impugnata in quanto appariva "del tutto illogico che una persona in buona fede circa la mancata presentazione della dichiarazione annuale per più annualità non avesse consapevolezza quanto meno del mancato versamento dell'imposta dovuta, il cui ammontare si collocava ogni anno nell'ordine di alcune decine di migliaia di euro". I giudici della terza sezione penale hanno però rigettato il ricorso spiegando che "il giudice dell'udienza preliminare ha preso in considerazione l'importo dell'imposta effettivamente evasa sulla base delle valutazioni compiute dalla Guardia di Finanza, con la conseguenza che non può dirsi illogica l'affermazione contenuta nella parte conclusiva della sentenza circa la mancanza di prova del superamento della soglia di punibilità; questa conclusione sarebbe da sola sufficiente per in considerare la decisione immune dai vizi logici prospettati dal ricorrente anche con riferimento al secondo profilo di ricorso".
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