Per le aziende che abbiano più di 15 dipendenti è prevista dallo Statuto dei lavoratori "la tutela reale", regime più rigido rispetto a quello contemplato per le aziende di più piccola dimensione. La tutela reale prevede la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato (cioè in mancanza di giusta causa o giustificato motivo) e il risarcimento del danno subito, in misura della retribuzione globale dovuta dal giorno della sospensione del rapporto a quello della reintegra e del versamento dei corrispondenti contributi previdenziali. Essendo stato irrogato un illegittimo licenziamento, seguito da una reintegrazione del lavoratore al rapporto di lavoro con la giustificazione della mancanza della giusta causa (art. 18, L. n. 300/1970) - e dato che il licenziamento illegittimo non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale resta sospeso fino a che il giudice non decida in merito -, è possibile irrogare un secondo licenziamento su una motivazione differente dalla prima, purché sia basata su giusta causa o giustificato motivo. Così è stato deciso con la sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n. 1244 del 20 gennaio 2011.
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