Con il CCNL sottoscritto il 29 luglio 2004, le Poste Italiane SpA e i sindacati hanno disciplinato delle norme relative alla sostituzione degli agenti di recapito, ossia i portalettere. Come riportato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 547 del 12 gennaio 2011, "l'agente di recapito (portalettere), titolare di una 'zona' ricompresa all'interno di un'area territoriale' (costituita dall'accorpamento di un numero di zone da 4 a 7, di massima 6), fa parte di un 'team', costituito da tutti gli agenti assegnati alle zone che compongono l'area territoriale. I portalettere che fanno parte di questo 'team' sono tenuti a sostituire gli altri agenti titolari di altre zone dell'area territoriale in caso di loro assenza dal servizio, entro un limite individuale mensile di 10 ore e con il limite giornaliero di 2 ore. Per tali sostituzioni veniva previsto 'un importo complessivo pari a 35 euro, da ripartire tra coloro che partecipano alla sostituzione dell'agente assente'.". Contravvenendo al CCNL in questione, si è verificata da parte di due portalettere un'astensione dall'obbligo di sostituzione sottoscritto nell'accordo; i due lavoratori hanno giustificato l'astensione dal lavoro come esercizio del diritto allo sciopero sancito con l'art. 40 della Costituzione. Il diritto allo sciopero ha come conseguenza la sospensione del diritto al corrispettivo economico per tutta la durata dello stesso e rende immune il lavoratore da sanzioni. Poiché lo "sciopero delle mansioni", ossia l'astensione non integrale dalle mansioni lavorative relativa solo ad alcuni compiti, non è annoverato dalla giurisprudenza tra i casi di diritto allo sciopero - e dal momento che la fattispecie in causa ne è una chiara esplicazione -, il comportamento dei due agenti di recapito è stato interpretato dalla Suprema Corte come un inadempimento parziale del contratto di lavoro e quindi sanzionabile con legittimi provvedimenti disciplinari. Ne consegue che Poste Italiane SpA, sottoponendo i due portalettere a sanzioni disciplinari, non ha contravvenuto all'art. 28 della L. 300/1970 e non si è quindi configurata nessuna condotta antisindacale, in quanto vi è stata un'astensione ingiustificata dal lavoro.
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