E' quanto emerge dalla sentenza n. 2814 del 27 gennaio 2011 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato la possibilità di condanna per il reato di omicidio colposo a carico del Rspp
Può profilarsi una responsabilità concorrente del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell'azienda per l'omessa segnalazione dei fattori di rischio e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza e di formazione/informazione dei lavoratori benché lo stesso non sia titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica, di cui è invece titolare il datore di lavoro. E' quanto emerge dalla sentenza n. 2814 del 27 gennaio 2011 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato la possibilità di condanna per il reato di omicidio colposo a carico del Rspp, laddove l'incidente mortale del lavoratore si sia verificato per evidenti carenze dell'apparato prevenzionale e per l'utilizzo di metodi di lavoro pericolosi e non segnalati dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
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