Con la sentenza n. 1768 del 26 gennaio 2011, le sezioni Unite civili hanno stabilito che in caso di prescrizione del reato, dichiarata con sentenza di non luogo a precedersi, il giudice civile non è vincolato al rispetto della sentenza penale, al contrario è solo la sentenza di assoluzione che ha efficacia extrapenale di giudicato nelle cause di risarcimento danni. Questo è il principio di diritto enunciato qualche giorno fa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in quanto chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale concernente il problema dell'efficacia vincolante o meno della sentenza penale nel giudizio di risarcimento del danno, nella ipotesi in cui l'imputato sia stato prosciolto per una causa estintiva del reato. Prima di arrivare alla sentenza delle Sezioni unite, è questo il contesto in cui si inserisce la vicenda: nel 1981, una donna moriva di parto e il ginecologo e l'ostetrica venivano sottoposti a procedimento penale per rispondere di omicidio colposo. In primo grado, il tribunale condannava il medico e assolveva l'ostetrica per insufficienza di prove. In secondo grado, il giudice di appello, nel precisare che entrambi i soggetti avevano concorso a cagionare il fatto (il medico nella misura del 60% e la donna per il restante 40%), dichiarava prescritto il reato e condannava gli imputati al risarcimento del danno. La cassazione confermava (con sent. n. 5665 1992) la sentenza di appello ad eccezione della domanda di risarcimento del danno dell'ostetrica, considerato che nei suoi confronti non era stata emessa condanna generica neanche in primo grado. Essendo questo l'esito del giudizio penale, i congiunti della vittima, dopo aver transato la lite con il ginecologo, convenivano innanzi al giudice civile l'ostetrica per il risarcimento del danno. Il tribunale di Latina riteneva la convenuta responsabile nella stessa misura già stabilita dal giudice penale (il 40%). La Corte di Appello di Roma, invece, (con sentenza impugnata in seguito per cassazione) riteneva non vincolante a statuizione del giudice penale e stabiliva la colpa concorrente della ostetrica nella misura del 10%. Su ricorso per cassazione, proposto per violazione del giudicato penale e dell'art. 652 del c.p.c., la terza sezione civile della Cote di cassazione, investita del ricorso e ravvisando un contrasto giurisprudenziale di legittimità, concernente gli effetti del giudicato penale nel giudizio civile di risarcimento del danno, rimetteva gli atti alle Sezioni unite civili le quali, dopo essere passate in rassegna dei vari orientamenti espressi dalla giurisprudenza e dalla dottrina, emettevano il seguente principio di diritto. "La disposizione - si legge dalla parte motiva della sentenza - di cui all'art. 652 c.p.p. (così come degli artt. 651, 653 e 654 del codice di rito penale) costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (…). In quest'ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione" potendo ripartire la responsabilità in modo diverso rispetto a quello stabilito dal giudice penale.
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