La terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n.2557/2011 del 3 febbraio scorso ha stabilito che, in caso di morte del prossimo congiunto, lo stato di prostrazione in cui si possono trovare i superstiti (abbattimento, disinteresse per il lavoro, tendenza all'isolamento) può essere risarcito come danno non patrimoniale e non come danno biologico. Secondo la Corte "il soggetto che chiede 'iure proprio' il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo). Ciò spiega la Corte "in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost." Secondo i giudici di Piazza Cavour si tratta di un interesse protetto di rilievo costituzionale, "non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato". Il caso preso in esame dalla Corte riguarda la domanda risarcitoria dei genitori e dei fratelli di un ragazzo deceduto in un incidente stradale. La madre in particolare aveva chiesto anche un risarcimento per il danno alla salute che assumeva di aver subito per la perdita di suo figlio. La sentenza fissa una netta distinzione tra il danno biologico come danno alla salute e il danno all'integrità familiare che rientra nell'ambito del danno non patrimoniale. Secondo i giudici di Piazza Cavour i giudici di merito hanno correttamente escluso che alla madre della vittima spetti il risarcimento del danno biologico avendo anche accertato attraverso consulenze tecniche d'ufficio l'assenza di un effettivo pregiudizio alla salute. Altrettanto corretta, spiega la Corte, la decisione di includere nel danno non patrimoniale lo stato di prostrazione con tutti i suoi sintomi che ne sono derivati e che sono connessi all'avvenimento luttuoso come quello della perdita di un figlio.
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