Non si applicano le cause di giustificazione dell'uso legittimo delle armi e dello stato di necessità se, l'uso della forza per garantire l'ordine pubblico, non è giustificata una situazione di particolare tensione nell'impianto sportivo e nei paraggi. Con la sentenza n. 3102/2011 la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha confermato la condanna ai danni di un agente di polizia per il delitto di lesioni volontarie gravi. Secondo la ricostruzione della vicenda, in occasione dell'affluenza allo stadio dei tifosi per la partita Fiorentina-Pescara, un agente della polizia di Stato aveva colpito col manganello un uomo senza che la situazione dell'ordine pubblico e il comportamento della persona offesa lo richiedessero, causandogli la lesione dalle quali era derivata la perdita della vista all'occhio destro. In seguito alla condanna in primo e in secondo grado di condanna, l'imputato aveva proposto ricorso per cassazione. La Corte, con sentenza depositata il 28 gennaio scorso, confermando le decisioni di merito, ha spiegato che deve escludersi che "la situazione in atto giustificasse il ricorso alle armi da contusione da parte degli agenti sotto i profili degli artt. 53 e 54 c.p., essendo unanimemente emerso dalle deposizioni degli altri poliziotti che, per scongiurare eventuali violenze da parte dei tifosi confluiti allo stadio, erano state sufficienti semplici azioni di contenimento, quali lo schieramento in formazione d'ordine pubblico e l'uso degli scudi: né, d'altra parte, sussistevano in quel momento fatti obiettivi dai quali fosse ragionevole trarre la - sia pur fallace - rappresentazione di un pericolo per l'ordine pubblico, essendo fra l'altro del tutto pacifico l'atteggiamento del (tifoso) donde il rigetto dell'istanza subordinata volta al riconoscimento di una delle cause di giustificazione invocate sotto il profilo della putatività".
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