La Corte Costituzionale con sentenza n.46/2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del dpr n. 156/73 "nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere". Il caso preso in esame dalla Corte Costituzionale riguarda il caso di una società che aveva convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni che aveva subito per il ritardato recapito di un plico spedito con il servizio di postacelere. Con quel plico infatti era stata spedita la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara per l'affidamento, tramite procedura negoziata, di alcuni lavori concernenti un impianto di depurazione. Senonchè la spedizione era finita nel posto sbagliato e la società era stata esclusa dalla gara. Le Poste si erano limitate a riconoscere solo il rimborso delle spese sostenute. Nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli la Consulta ha fatto notare innanzitutto che nonostante la norma sia stata abrogata dall'art. 218 del decreto legislativo 259/2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), "risulta, secondo la motivazione non implausibile del giudice rimettente, applicabile ratione temporis nel giudizio a quo". La norma impugnata - spiega la Corte - "determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi 'la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione' (sentenza n. 463 del 1997). Tale privilegio determina, quindi, la dedotta violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall'art. 3 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 6 del codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il ritardato recapito delle spedizioni di postacelere".
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