La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3821 del 16 febbraio 2011, ha confermato il licenziamento inflitto ad un dirigente che aveva affidato un'attività aziendale delicata, relativa alla formazione sulla comunicazione interna, ad una società facente capo ad un'associazione di particolare orientamento etico-religioso della quale egli stesso faceva parte. Il datore di lavoro aveva licenziato il dirigente dopo le proteste dei colleghi per l'invasività dei quesiti contenuti nei test, che "erano volti ad indagare sulla loro vita privata". La Corte d'Appello confermava la fine del rapporto di lavoro in quanto il dirigente, "tra molteplici soluzioni offerte dal mercato del lavoro in materia di test attitudinali e formativi, aveva acriticamente deciso di fruire di strumenti offerti da soggetto in relazione al quale non aveva condotto alcuna indagine conoscitiva per verificare la rispondenza dei test alle esigenze dell'azienda". Il dirigente ricorreva in Cassazione, sostenendo il carattere discriminatorio del licenziamento in quanto basato su un (presunto) collegamento con l'associazione e motivato dalla sua scelta religiosa. Gli Ermellini, respingendo la tesi del manager, hanno affermato che, nel caso di specie, va escluso il carattere discriminatorio del provvedimento in quanto il dirigente è stato licenziato per aver permesso a un'organizzazione discussa di penetrare in azienda ed "operare una prova attitudinale per il personale non fondata su criteri scientifici" restando, quindi, l'addebito nell'ambito della culpa in vigilando.
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