Con la sentenza n. 3948 depositata il 18 febbraio 2011, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha stabilito che la cartella di pagamento priva della motivazione è valida se si fonda sulla dichiarazione presentata dal contribuente. Secondo quanto si apprende dalla sentenza di legittimità, in seguito all'eccezione proposta dal contribuente per la carenza la carenza di motivazione dell'atto impositivo e quindi della presunta violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente (l. 212/2000), la Corte ha spiegato che, in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari, (previsto tanto per l'avviso di accertamento, quanto per la cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25), "la verificare dell'osservanza dell'obbligo dell'Ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere". A questo proposito la Corte ha precisato che per risolvere la questione è bene differenziale "l'atto (più semplificato) di mera liquidazione dell'imposta corrispondente a quanto dichiarato dal contribuente" da "quello di vero e proprio accertamento di un'imposta non dichiarata o maggiore di quella dichiarata, quindi e comunque svincolata dalla dichiarazione per omissione od infedeltà della stessa" (Cass. n. 13335del 2009). Premesso questo, - ha continuato la Corte - "deve allora rilevarsi che l'atto impugnato attiene principalmente alla riscossione di somme relative ad IVA dichiarata, ma non versata. Da tali dati emerge quindi che, nel caso in esame, l'emissione della cartella è avvenuta sulla base degli elementi forniti dalla stessa dichiarazione della contribuente, provenienza che poneva evidentemente l'Ufficio nella condizione di formulare la propria richiesta in forza del semplice richiamo alla dichiarazione, senza necessità di indicare i fatti costitutivi dell'obbligazione fiscale (cfr. Cass. n. 26671 del 2009). Deve pertanto ritenersi che la decisione impugnata, nella quale si dà atto della congruità del riferimento, nella cartella impugnata, "al controllo della dichiarazione dell'Iva per l'anno1994", all'esito del quale risultano dovute le somme analiticamente specificate nella cartella stessa, abbia correttamente applicato, fornendo al riguardo adeguata motivazione, il suindicato principio".
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