In caso di licenziamento illegittimo, oltre alla reintegrazione, è riconosciuto al lavoratore il diritto al risarcimento del danno subito, dal cui ammontare vanno detratte tutte quelle somme, sia a titolo di retribuzione sia a titolo semplicemente previdenziale, che il lavoratore ha percepito dallo svolgimento di altre attività nel lasso di tempo tra il licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro. E' quanto stabilito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4146 del 21 febbraio 2011 in merito al caso di un lavoratore illegittimamente licenziato che lamentava il riconoscimento, da parte del giudice di merito nel determinare l'ammontare del risarcimento del danno, dell'aliunde perceptum sebbene si trattasse di compensi percepiti per lo svolgimento di lavori socialmente utili e come tali non aventi natura retributiva. La Suprema Corte, respingendo il ricorso del lavoratore, ha affermato l'irrilevanza, ai fini della detrazione, della natura retributiva o assistenziale delle somme percepite e ciò anche se si tratta di attività socialmente utile. I Giudici di leggittimità hanno inoltre precisato che l'eccezione di aliunde perceptum, ossia la deduzione del compenso derivante dalla rioccupazione del lavoratore licenziato dal danno da risarcire a seguito di licenziamento illegittimo, è rilevabile non soltanto ad istanza del datore di lavoro, ma anche d'ufficio dal giudice.
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