Con la sentenza n. 7592 depositata il 28 febbraio 2011 la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che può integrare il reato di violenza privato il comportamento dell'automobilista che, parcheggiando la propria automobile nel cortile del condominio senza dare spiegazioni, impedisce l'uscita degli altri veicoli. La Corte ha stabilito che, in casi del genere, non rileva la circostanza che l'agente avesse smarrito le chiavi, non avendo questo fornito personalmente informazioni in merito allo smarrimento. Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato a trenta giorni di reclusione per violenza privata, di cui all'art. 610 c.p. per aver intenzionalmente parcheggiato la sua auto in modo da impedire l'uscita di un altro condomino omettendo, nonostante le sollecitazioni, a rimuovere l'automezzo e costringendo la persona offesa dal reato a non potersi allontanare. In seguito alla condanna, l'uomo aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo, oltre all'intervenuta prescrizione, che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provata la circostanza dell'intenzionalità della sua condotta, dovuta allo smarrimento delle chiavi. La Corte di Cassazione accogliendo il motivo di ricorso in merito alla prescrizione, ha però rigettato il motivo attinente alle statuizioni civili della sentenza di merito, confermando il risarcimento del danno in favore della persona offesa dal reato. La Corte ha in sostanza ribadito che, essendo la sentenza della Corte d'Appello immune da vizi censurabili dalla Cassazione, senza l'intervenuta prescrizione del reato, l'agente avrebbe rischiato una condanna definitiva per violenza privata.
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