La Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5019 del 1° marzo 2011, ha affermato che il dipendente che lascia il posto di lavoro pochi minuti prima della fine del turno alterando il foglio delle presenze è punibile con la sanzione disciplinare della sospensione ma non con il licenziamento. Il caso vede come protagonista un dipendente presso l'aeroporto di Alghero licenziato dall'azienda per aver ingiustificatamente lasciato il posto di lavoro dopo avere alterato lo strumento aziendale di controllo delle presenze. I Giudici di merito, cui si era rivolto l'impiegato, avevano annullato il licenziamento intimatogli in quanto si sarebbe trattato di un anticipo di pochi minuti nel lasciare il luogo di lavoro, quando il dipendente aveva ormai terminato le operazioni affidategli nel turno. La Suprema Corte, ritenendo infondato il ricorso proposto dall'azienda avverso la sentenza della Corte d'Appello, ha confermato la decisione dei giudici di merito osservando che "si sarebbe trattato di una sicura mancanza disciplinare da parte del lavoratore, ma non tale da meritare la sanzione espulsiva, in assenza di un consapevole intento elusivo del controllo e pertanto ritenuta adeguatamente sanzionabile con 5 giorni di sospensione".
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