La Corte di Cassazione (sentenza n. 4442/2011) ha stabilito che in caso di danni derivati da una caduta avvenuta all'interno di un autobus danno diritto ad un indennizzo anche se l'autista non ha colpa alcuna. Il caso esaminato dalla Corte (sesta sezione penale) riguarda un passeggero catanese caduto sul pavimento dell'autobus dopo una brusca frenata. La caduta, spiega la Corte, non era da imputare al conducente dell'autobus che "non aveva la possibilita' di tenere una condotta di guida diversa e che era stato costretto a frenare per l'improvvisa invasione della corsia di un motorino cui ha attribuito l'esclusiva responsabilita' dell'evento". Al passeggero i giudici di merito avevano già accordato un modesto indennizzo e il caso finiva quindi in Cassazione dove il danneggiato chiedeva di ottenere una somma maggiore a titolo di risarcimento danni. La Corte ha respinto il ricorso ed ha precisato quando ricorre la presunzione di responsabilita' negli incidenti accaduti sull'autobus. "In tema di trasporto di persone - si legge in sentenza - la presunzione di responsabilita' di cui all'art. 1681 a carico del vettore per i danni del viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l'attivita' del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa tale presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore". La Cassazione ha fatto anche notare che la sentenza impugnata non si e' discostata da questo orientamento dato che il conducente dell'autobus "era stato costretto a frenare all'improvviso". Il passeggero, insomma, avra' solo diritto ad un modesto indennizzo.
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