Per la configurazione del reato di "atti persecutori" cd. "stalking" è sufficiente "che gli atti persecutori creino un grave stato di turbamento emotivo tale da destabilizzare la vittima, non potendosi ricondurre la fattispecie dell'articolo de qua ad una ripetizione dell'art. 582 c.p. (lesioni). Il reato in sostanza si integrerebbe anche senza atti diretti contro l'incolumità fisica. A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione con cui è stato rigettato il ricorso di un uomo che perseguitava la sua ex fidanzata con atti persecutori indirizzati contro la sua automobile, pur senza arrecare danno alla incolumità fisica della stessa. Secondo la ricostruzione della vicenda, veniva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Torino (di conferma del provvedimento del Gip di Asti applicativa della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima). L'uomo, impugnando l'ordinanza, proponeva ricorso per Cassazione eccependo la violazone dell'art. 612-bis bis c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla configurazione giuridica del reato (secondo il ricorrente, in sostanza, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la realizzazione di tutti gli eventi previsti dalla norma di cui all'art. 612-bis c.p. Inoltre, la donna, vittima del reato, non aveva mia manifestato timore nè denunciato minacce emesse in suo danno da parte dell'uomo. L'uomo rilevava infine che i fatti da lui posti in essere erano diretti al danneggiamento delle cose e non indirizzati contro l'incolumità fisica della sua ex). Nonostante le eccezioni sollevate dall'uomo, la Corte ha rigettato il ricorso, precisando che la nuova fattispecie del reato di "stalking" di cui all'art. 612-bis c.p., introdotto con l'art. 7 del d.l. 23.02.2009, n. 11, ben può integrarsi in presenza di condotte persecutorie, come l'incendio e/o il danneggiamento della macchina della vittima, anche senza atteggiamenti diretti contro l'incolumità fisica, tali da destabilizzare psicologicamente la donna: "la nuova tipologia - ha dichiarato la quinta sezione penale del Palazzaccio con la sentenza n. 8832 depositata il 7 marzo 2011 - non può essere ricondotta in una ripetizione del reato ex art. 582 c.p. - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e spcicoligca - ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serentià, dell'equilibrio psicologico della vittima. Tale evento destabilizzante è stato correttamente ritenuto sussitente ai giudici di merito, pur non risultato progredito in uno stato patologico, il cui accertamento potrà rilevare ai fini della sussistenza di eventuale ulteriore reato di lesioni".
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