Il pedone che viene investito sulle strisce pedonali rischia di vedersi ridurre il diritto al risarcimento del danno se nell'attraversare la strada ha tenuto una condotta straordinaria e imprevedibile. In tal caso infatti le sue pretese risarcitorie possono essere diminuite a norma dell'art. 1227 c.c. "secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate" E' quanto emerge una sentenza della Corte di Cassazione (Terza sezione civile n. 5540/2011) che chiarisce però come al contrario la sola circostanza che "il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare non costituisce da sola presupposto per l'applicabilità dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.". I giudici della Corte indicano anche quali sono i criteri di massima per accertare se al pedone vada riconosciuto il danno pieno o il danno ridotto e ricorda che anche se il conducente del veicolo non ha fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, primo comma, del codice civile, il giudice di merito può comunque compiere un'indagine in ordine al concorso di colpa del pedone investito. In sostanza il giudice può accertare la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone stesso e in tal caso "la colpa di questo concorre, ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, cod. civ., con quella presunta del conducente". Allo stesso tempo, fa notare infine la Corte, il pedone che sta per attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto a verificare se i veicoli in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare per lasciarlo attraversare potendo fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela che gravano sui conducenti.
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