"In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale dalla L. n. 223 del 1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, sottratti al controllo giurisdizionale, cosicché, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l'imprenditore può limitarsi all'indicazione del numero dei lavoratori eccedenti, suddiviso alla stregua della classificazione per aree funzionali, tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza di un accordo con i sindacati all'esito della procedura, che, nell'ambito delle misure idonee a ridurre l'impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio di scelta del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione". E' quanto affermato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, con sentenza 5884/2011, accoglie il ricorso di Poste Italiane spa non condividendo la valutazione dei giudici di merito - in ordine all'illegittimità del licenziamento di un lavoratore - secondo i quali l'azienda aveva l'onere di specificare l'eccedenza ufficio per ufficio, con riguardo al settore di attività e alla dislocazione territoriale, indicando gli addetti alle mansioni concrete ritenute non più utili per l'organizzazione.
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: