Con la sentenza n. 2387, depositata il 18 marzo 2011, il Tar Lazio ha stabilito che in tema di quantificazione dell'indennizzo da occupazione abusiva di un'area demaniale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (in applicazione dell'art. 1, c. 257 legge 296/2006). La sentenza è l'esito del ricorso dell'interessato che aveva proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento che intimava il pagamento indennizzi pregressi per occupazione senza titolo di un tratto di arenile demaniale (determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 73598 del 21 settembre 2010). Secondo i giudici amministrativi che hanno citato alcune sentenze conformi a riguardo (ex multis TAR Lazio, sez. II Ter, nn. 9865, 9872 e 9570/2008), la giurisdizione, in questa materia, spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria: infatti - si legge dalla parte motiva della sentenza - "la controversia in esame ha ad oggetto la determinazione della misura del canone e non la corretta qualificazione del rapporto concessorio" pertanto non verrebbe in rilievo l'esercizio di un potere della pubblica amministrazione con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Il Tar, alla luce dalla positivizzazione del principio della Translatio iudicii, (istituto di origine giurisprudenziale già applicato dai giudici, in via interpretativa) ha infine precisato che, per non perdere gli effetti della proposizione della domanda, ex art. 11 del d.lgs. n. 104/2010 il giudizio va quindi riproposto dinanzi al giudice ordinario.
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